PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - 1. Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino-Alto Adige è ripartita in due circoscrizioni, corrispondenti alle province autonome di Trento e di Bolzano, che sono i capoluoghi delle rispettive circoscrizioni elettorali.
      2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali costituisce il collegio unico nazionale.
      3. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
      4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettanti all'Italia e attribuendo comunque un seggio ad ogni circoscrizione il cui numero di abitanti sia inferiore a questo quoziente.
      5. I rimanenti seggi sono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il totale del numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei membri spettante all'Italia, diminuito del numero dei seggi assegnati con le modalità di cui al comma 4 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

 

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Art. 2.

      1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

      «La presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti».

      2. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.
      3. L'ottavo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati pari al numero dei membri da eleggere nella circoscrizione».

      4. Il nono e il decimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono abrogati.

Art. 3.

      1. L'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - 1. L'elettore può manifestare in ogni circoscrizione una sola preferenza».

Art. 4.

      1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

      «3) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati

 

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alle liste di cui al numero 2). A tal fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna circoscrizione dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono stati assegnati seggi a seguito delle operazioni di cui al numero 2) per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 2. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Qualora da tale ripartizione una lista ottenga in sede nazionale un numero di seggi pari o maggiore di quanti gliene spettano ai sensi del numero 2), essa è esclusa dalle successive operazioni di assegnazione nelle singole circoscrizioni. Gli eventuali seggi eccedentari le sono sottratti, uno per circoscrizione, fino a concorrenza dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali circoscrizionali. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista fino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che hanno già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base alla assegnazione di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non hanno già dato luogo alla attribuzione di seggi. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e i seggi eccedenti sono assegnati alla medesima lista, uno per circoscrizione, seguendo la medesima graduatoria delle parti decimali,
 

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a partire dalle circoscrizioni che non hanno dato luogo ad assegnazione di seggi o, in subordine, seguendo la successione delle precedenti assegnazioni».

Art. 5.

      1. La tabella A annessa alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è abrogata.